1 e 3 cpv. 3 LDDS). Nondimeno esse hanno continuato a soggiornare legalmente, dal momento che – come correttamente ha rilevato il primo giudice – l'esercizio di un'attività abusiva con il solo permesso di turista non rende anche illegale il soggiorno (Rohschacher, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufhentalt und Niederlassung der Ausländer [ANAG], Zurigo 1991, pag. _). Ciò non toglie che le interessate hanno contravvenuto all'art. 23 cpv. 6 LDDS (Roschacher, op. cit. pag. 115). Alloggiando le ragazze e mettendo loro a disposizione l'esercizio pubblico per l'attività abusiva, anche gli accusati hanno concorso alla commissione dell'illecito.