d) La fattispecie in esame è diversa. A differenza delle altre 6 ragazze menzionate nel consid. 6 della sentenza impugnata (sprovviste di permesso di entrata e di visto), le donne in questione erano giunte in Svizzera regolarmente, erano state regolarmente annunciate all'autorità (art. 2 cpv. 2 LDDS; sul mancato rispetto di tale obbligo v. comunque DTF 127 IV 27) e non hanno soggiornato più di tre mesi in Svizzera. Gli imputati non hanno specificato all'autorità che costoro esercitavano la prostituzione, né lo hanno fatto le dirette interessate (art. 2 cpv. 1 e 3 cpv.