c) Il Procuratore pubblico dissente da tale conclusione. Ammette che in linea di principio chi si limita a impiegare una persona senza permesso non agevola per ciò solo un soggiorno illegale nel senso dell'art. 23 cpv. 1 quinta frase LDDS, ma commette soltanto la contravvenzione prevista dall'art. 23 cpv. 4 LDDS. Invocando DTF 118 IV 262 egli rileva nondimeno che, pure in casi del genere, l'autore può integrare gli estremi dell'art. 21 cpv. 1 quinta frase LDDS ove compia atti qualificati e faciliti la permanenza illegale in Svizzera non solo offrendo un'occupazione, ma ad esempio – com'è avvenuto nella fattispecie – prestando alloggio.