Tale decisione non è stata impugnata dai condannati né dal Procuratore pubblico ed è passata in giudicato. Per quanto riguarda le altre prostitute rimaste in Svizzera non più di tre mesi, la prima Corte ha ritenuto che gli imputati si sono resi colpevoli della sola contravvenzione prevista dall'art. 24 cpv. 4 LDDS, avendole assunte senza autorizzazione. Riconosciuta agli accusati la qualifica di datore di lavoro, la Corte ha precisato tuttavia che il lavoro non autorizzato non rende illegale il soggiorno in Svizzera. Donde l'applicazione del solo art. 24 cpv. 4 LDDS (sentenza, pag. _). c) Il Procuratore pubblico dissente da tale conclusione.