b) Riepilogati gli accertamenti al consid. 6 della sentenza di assise, il presidente della Corte ha ritenuto che, alloggiando 6 ragazze giunte in Svizzera senza permesso di soggiorno e omettendo di notificarne la presenza all'autorità, anzi impiegandole come prostitute per trarne vantaggio pecuniario, gli imputati si siano resi colpevoli del delitto previsto dall'art. 21 cpv. 2 LDDS in concorso con la contravvenzione intenzionale prevista dall'art. 24 cpv. 4 LDDS. Tale decisione non è stata impugnata dai condannati né dal Procuratore pubblico ed è passata in giudicato.