Se l'autore ha agito per negligenza, la multa non può eccedere i tremila franchi. Nei casi di minima gravità si può prescindere da ogni pena, ma ove l'autore abbia agito per fine di lucro, il giudice non è vincolato a questi massimi. Per converso, secondo l'art. 21 cpv. 1 LDDS, chiunque in Svizzera o all'estero facilita o aiuta a preparare l'entrata o l'uscita illegale o un soggiorno illegale è punito con la detenzione fine a sei mesi. A tale pena può essere aggiunta la multa fino a diecimila franchi; nei casi poco gravi si può infliggere solo una multa (art. 21 cpv. 1 sesta frase LDDS). b) Riepilogati gli accertamenti al consid.