Già si è visto che gli imputati non vanno giudicati diversamente dal soggetto che tra il novembre del 1996 e maggio del 1997 aveva mediato il passaggio di prostitute da uno stabilimento all'altro dietro compenso per il solo fatto che le donne destinate al mercimonio provenivano direttamente da un altro Stato (consid. 6a). Nemmeno inducono a un giudizio diverso le perplessità del Procuratore pubblico sulla sentenza impugnata. Le considerazioni che hanno spinto lo stesso Tribunale federale a non riprendere la giurisprudenza relativa all'art. 202 vCP e le raccomandazioni del messaggio relativo all'art. 196 CP sono chiare. Vincolano pertanto la Corte di cassazione e di revisione penale. 13.