Assevera anch'egli che in nessuno dei due casi le persone interessate sono state limitate nella loro autonomia decisionale, avendo esse accettato spontaneamente e con piena cognizione di trasferirsi nel Ticino per esercitare la prostituzione. a) La fattispecie che ha portato alla condanna del ricorrente per tratta di esseri umani (art. 196 cpv. 1 CP) relativa all'ingaggio di circa venti donne provenienti dall'Europa dell'est grazie (anche) alla mediazione di terzi รจ la stessa di quella che ha comportato la condanna della coimputata nel dispositivo n. 1.1.1 della sentenza di assise.