D'altro canto, nel prosciogliere gli imputati dal capo di accusa n. 1.2 lo stesso primo giudice ha rilevato – ancorché richiamando la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'art. 195 cpv. 3 CP (lesione della libertà di azione di una persona dedita alla prostituzione) – che un promovimento della prostituzione non entra in linea di conto proprio perché fa difetto in concreto la (rilevante) pressione esercitata sulla vittima (sentenza, pag. _). Nelle circostanze descritte la ricorrente deve essere prosciolta, perciò, anche dall'accusa di promovimento della prostituzione.