7. Rimane ancora da domandarsi se le azioni compiute dalla ricorrente non integrino gli estremi di un promovimento della prostituzione giusta l'art. 195 cpv. 2 CP. Secondo quest'ultima norma è punito con la reclusione fino a dieci anni o con la detenzione, in effetti, chiunque sospinga altri alla prostituzione profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale. È dato sfruttamento dello stato di dipendenza quando la vittima, non dedita alla prostituzione, si trovi nei confronti dell'autore in una situazione di inferiorità tale da risultare fortemente condizionata nella sua volontà, fino a prostituirsi (Corboz, Les principales infractions, vol.