In condizioni del genere si potrebbe arguire che le prostitute disponessero di libertà limitata (DTF 126 IV 229 consid. 1 d). Già si è visto però che, comunque fosse, le ragazze potevano esercitare la prostituzione in modo autonomo, senza ingerenze dei gestori, per quanto la sopravvivenza dell'Osteria dipendesse in buona parte dall'attività di tali ospiti (sentenza, pag. _). Nemmeno sotto questo profilo è possibile perciò ravvisare una tratta di esseri umani.