Nemmeno il fatto di dover pagare somme varianti da fr. 60.–/70.– a fr. 90.– per pernottamento (da cui venivano prelevate le commissioni) ha limitato apprezzabilmente – sempre secondo la sentenza impugnata – l'autodeterminazione delle donne. Come detto, esse erano libere di fare quello che volevano e potevano lavorare come meglio credevano (quantunque si trattasse di cittadine straniere che non potevano legalmente esercitare un'attività lucrativa). Identico trattamento è stato riservato anche alle donne più esposte, ossia a quelle 6 prostitute che risiedevano illegalmente in Ticino (sentenza, pag. _ e _).