Né egli ha accertato che l'assenso delle ragazze fosse inficiato dall'ignoranza o dall'incapacità di capire, né ha equiparato tali donne a quelle provenienti da paesi del terzo mondo ove è diffusa la fame e il ratto delle persone. Nemmeno ha preteso che la ricorrente abbia procurato le 38 ragazze ad altri postriboli ticinesi d'intesa con il solo gestore del singolo esercizio pubblico, senza sollecitare il consenso dell'interessata (DTF 126 IV 225 consid. 1d).