Per essere considerate come persone soggette a tratta, le donne avrebbero dovuto trovarsi in miseria tale da doversi mettere per forza nelle mani di intermediari senza scrupoli (ipotesi del genere ricordano lo sfruttamento dello stato di bisogno secondo l'art. 193 CP). Il primo giudice non ha accertato però che in concreto si trattasse di ragazze tanto povere da essere ridotte a una sorta di schiavitù. Né egli ha accertato che l'assenso delle ragazze fosse inficiato dall'ignoranza o dall'incapacità di capire, né ha equiparato tali donne a quelle provenienti da paesi del terzo mondo ove è diffusa la fame e il ratto delle persone.