Un intermediario rischierebbe perciò di cadere sistematicamente nel reato dell'art. 196 CP ogni qual volta collocasse una prostituta che vive in condizioni economiche disagiate, a prescindere dal suo consenso. L'art. 196 CP non può tuttavia essere interpretato in modo tanto esteso senza snaturare l'orientamento contenuto in DTF 126 IV 225 segg. Per essere considerate come persone soggette a tratta, le donne avrebbero dovuto trovarsi in miseria tale da doversi mettere per forza nelle mani di intermediari senza scrupoli (ipotesi del genere ricordano lo sfruttamento dello stato di bisogno secondo l'art. 193 CP).