Tali riscontri non bastano però per ritenere che le donne non disponessero di quell'autonomia che esclude l'applicazione dell'art. 196 CP. Il solo richiamo alla povertà in cui versavano le donne (sentenza, pag. _ e _), in mancanza di accertamenti e più precisi (che andavano recati dalla pubblica accusa con riferimento a ogni singola ragazza giunta nel Ticino), è infruttuoso. Prostituzione e condizioni economico-sociali precarie sono un binomio ricorrente. Un intermediario rischierebbe perciò di cadere sistematicamente nel reato dell'art. 196 CP ogni qual volta collocasse una prostituta che vive in condizioni economiche disagiate, a prescindere dal suo consenso.