Si volesse relativizzare la giurisprudenza del Tribunale federale, risulterebbe punibile l'intermediario che colloca in un postribolo una donna proveniente dall'estero, mentre andrebbe esente da pena chi si adopera per trasferire una prostituta da uno stabilimento all'altro in territorio svizzero (come in DTF 126 IV 125). Una soluzione del genere sarebbe palesemente iniqua. b) Occorre ancora da verificare se in concreto l'assenso dato dalle donne fosse effettivo, ovvero non viziato da informazioni insufficienti o da pressioni. Ora, su questo punto gli accertamenti del primo giudice sono chiari.