È vero che nella fattispecie la prima Corte si è fondata anche sulla convenzione internazionale concernente la repressione della tratta delle donne maggiorenni, dell'11 ottobre 1933, che all'art. 1 cpv. 1 esige il perseguimento anche in caso di consenso della vittima (sentenza, pag. _). Se non che, pure la Corte cantonale che aveva giudicato il caso sfociato in DTF 126 IV 225 aveva evocato le convenzioni internazionali (DTF 126 IV 226), ma ciò non ha impedito al Tribunale federale di annullare la sentenza impugnata.