Nella misura in cui la prima Corte non si è fondata su tale criterio, ritenendo già sufficiente l'attività intermediatoria come tale esercitata dalla ricorrente, essa ha perciò violato l'art. 196 CP, incorrendo nel medesimo errore in cui era caduta l'autorità cantonale nella sentenza annullata da DTF 126 IV 225. Non per negligenza, giacché al momento di statuire il primo giudice non poteva ancora conoscere la citata sentenza del Tribunale federale. È vero che nella fattispecie la prima Corte si è fondata anche sulla convenzione internazionale concernente la repressione della tratta delle donne maggiorenni, dell'11 ottobre 1933, che all'art. 1 cpv.