Come si è visto, una tratta di esseri umani presuppone un'offesa al diritto di autodeterminazione in campo sessuale. Il mediatore che si occupa di collocare una prostituta in un postribolo non è quindi punibile – di regola – a norma dell'art. 196 cpv. 1 CP, sempre che l'interessata abbia dato il proprio assenso con cognizione di causa. Nella misura in cui la prima Corte non si è fondata su tale criterio, ritenendo già sufficiente l'attività intermediatoria come tale esercitata dalla ricorrente, essa ha perciò violato l'art. 196 CP, incorrendo nel medesimo errore in cui era caduta l'autorità cantonale nella sentenza annullata da DTF 126 IV 225.