La sua attività mediatoria è sufficiente (Jenny/Schubarth/Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol. 4, n. 4 ad art. 196 CP). Sotto questo profilo il ricorso è dunque infondato. 6. La ricorrente ritiene che – comunque sia – non sussista in concreto una tratta di esseri umani perché le donne sono giunte nel Ticino per libera scelta e con chiare finalità. Nulla impediva loro, perciò, di far capo a intermediari retribuiti. a) Ove ciò fosse, il ricorso sarebbe provvisto di buon diritto. Come si è visto, una tratta di esseri umani presuppone un'offesa al diritto di autodeterminazione in campo sessuale.