Il primo giudice ha anche richiamato – almeno per quel che concerne la tratta alla prostituzione di donne da una paese all'atro – la Convenzione internazionale concernente la repressione della tratta delle donne maggiorenni dell'11 ottobre 1933, che esige il perseguimento anche in caso di consenso della vittima. Egli ha perciò lasciato aperto il quesito di sapere se la povertà in cui versavano in patria le donne giunte in Ticino per prostituirsi fosse da considerare una limitazione della loro libertà di scelta (sentenza, pag. _ e _). Ciò posto, il presidente della Corte ha ravvisato una tratta di esseri umani (art. 196 cpv. 1 CP)