vittima o il profittare del suo stato di angustia o di dipendenza, ma solo come presupposti della fattispecie qualificata (art. 202 cpv. 2 vCP). Il primo giudice ha anche richiamato – almeno per quel che concerne la tratta alla prostituzione di donne da una paese all'atro – la Convenzione internazionale concernente la repressione della tratta delle donne maggiorenni dell'11 ottobre 1933, che esige il perseguimento anche in caso di consenso della vittima.