Fondandosi sul messaggio del Consiglio federale, su una parte della dottrina e sulla sentenza emanata dal Tribunale federale il 23 settembre 1997 in re Z., il primo giudice ha ritenuto ininfluente sapere, invece, se le vittime fossero all'oscuro di ciò che le attendeva, se esse fossero consenzienti o dissenzienti per quanto riguardava il trasferimento nel Ticino o quello da un esercizio pubblico all'altro finalizzato all'esercizio della prostituzione. Punito non è il comportamento sessuale, egli ha precisato, ma il fatto di ridurre esseri umani a merce di scambio, tanto che su questo punto il legislatore nulla ha mutato rispetto all'art. 202 vCP, che prevedeva sì la costrizione della