Occorre, in ogni modo, un atto di partecipazione al commercio nel senso appena descritto. Fondandosi sul messaggio del Consiglio federale, su una parte della dottrina e sulla sentenza emanata dal Tribunale federale il 23 settembre 1997 in re Z., il primo giudice ha ritenuto ininfluente sapere, invece, se le vittime fossero all'oscuro di ciò che le attendeva, se esse fossero consenzienti o dissenzienti per quanto riguardava il trasferimento nel Ticino o quello da un esercizio pubblico all'altro finalizzato all'esercizio della prostituzione.