Anche in caso di consenso – ha specificato il Tribunale federale – potrebbe infatti ravvisarsi tratta di esseri umani (DTF 126 IV 225 consid. 1 d–e). 4. Nella fattispecie il presidente della Corte di assise ha ricordato anzitutto che per tratta di esseri umani a norma dell'art. 196 CP si intende non soltanto la vendita di persone, ma anche il fatto di procurarle, offrirle, consegnarle o prenderle in consegna, negoziarle (mediazione), fornirle, trasportarle e svolgere trattative a tale scopo. Occorre, in ogni modo, un atto di partecipazione al commercio nel senso appena descritto.