E siccome i mediatori operano generalmente nello stesso giro, il rischio di sfruttamento è ancor più concreto. Di regola, pertanto, il diritto di autodeterminazione di prostitute condotte da uno stabilimento all'altro con l'intermediazione di terzi non è maggiore di quello che ha la prostituita nell'esercizio della sua professione. Il principio illustrato dianzi non si applica, di conseguenza, qualora l'intermediario e il gestore del postribolo arruolino delle malcapitate senza nemmeno chiedere il loro parere, né si applica ove siano sfruttati i rapporti di dipendenza, giacché in situazioni del genere le persone interessate non hanno alcuna autodeterminazione.