Considerando in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento e i fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia discutibile, contestabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid.