{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-05-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2001-10_2001-05-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58547&nX40_KEY=4932688&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5c05380114ec7b8aa476155d1a8b2d4b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2001.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.05.2001 17.2001.10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.05.2001 17.2001.10"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.05.2001 17.2001.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:51:10", "Checksum": "a7def142ef76dfc365485df98c492ecb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.05.2001 17.2001.10\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) Riepilogati gli accertamenti al consid. 6 della sentenza di assise, il presidente della Corte ha ritenuto che, alloggiando 6 ragazze giunte in Svizzera senza permesso di soggiorno e omettendo di notificarne la presenza all'autorità, anzi impiegandole come prostitute per trarne vantaggio pecuniario, gli imputati si siano resi colpevoli del delitto previsto dall'art. 21 cpv. 2 LDDS in concorso con la contravvenzione intenzionale prevista dall'art. 24 cpv. 4 LDDS. Tale decisione non è stata impugnata dai condannati né dal Procuratore pubblico ed è passata in giudicato. Per quanto riguarda le altre prostitute rimaste in Svizzera non più di tre mesi, la prima Corte ha ritenuto che gli imputati si sono resi colpevoli della sola contravvenzione prevista dall'art. 24 cpv. 4 LDDS, avendole assunte senza autorizzazione. Riconosciuta agli accusati la qualifica di datore di lavoro, la Corte ha precisato tuttavia che il lavoro non autorizzato non rende illegale il soggiorno in Svizzera. Donde l'applicazione del solo art. 24 cpv. 4 LDDS (sentenza, pag. _).\nc) Il Procuratore pubblico dissente da tale conclusione. Ammette che in linea di principio chi si limita a impiegare una persona senza permesso non agevola per ciò solo un soggiorno illegale nel senso dell'art. 23 cpv. 1 quinta frase LDDS, ma commette soltanto la contravvenzione prevista dall'art. 23 cpv. 4 LDDS. Invocando DTF 118 IV 262 egli rileva nondimeno che, pure in casi del genere, l'autore può integrare gli estremi dell'art. 21 cpv. 1 quinta frase LDDS ove compia atti qualificati e faciliti la permanenza illegale in Svizzera non solo offrendo un'occupazione, ma ad esempio – com'è avvenuto nella fattispecie – prestando alloggio. Di per sé l'argomento è pertinente (DTF 118 IV 262 consid. 4). La Corte di cassazione e di revisione penale ha avuto modo di lasciare aperto il problema di sapere – in un caso analogo – se donne che giungevano dall'Italia senza permesso di lavoro per svolgere l'attività di telefoniste in appartamenti messi loro a disposizione soggiornassero illegalmente in Svizzera (art. 21 cpv. 1 quinta frase LDDS) quando trascorrevano la notte in tali appartamenti (sentenza del 21 ottobre 1999 in re B., consid. 3). In quel caso la Corte aveva infatti rinviato la causa alla Corte di assise per motivi formali (mancata notifica dell'imputazione) per nuovo giudizio previo contraddittorio.\nd) La fattispecie in esame è diversa. A differenza delle altre 6 ragazze menzionate nel consid. 6 della sentenza impugnata (sprovviste di permesso di entrata e di visto), le donne in questione erano giunte in Svizzera regolarmente, erano state regolarmente annunciate all'autorità (art. 2 cpv. 2 LDDS; sul mancato rispetto di tale obbligo v. comunque DTF 127 IV 27) e non hanno soggiornato più di tre mesi in Svizzera. Gli imputati non hanno specificato all'autorità che costoro esercitavano la prostituzione, né lo hanno fatto le dirette interessate (art. 2 cpv. 1 e 3 cpv. 3 LDDS). Nondimeno esse hanno continuato a soggiornare legalmente, dal momento che – come correttamente ha rilevato il primo giudice – l'esercizio di un'attività abusiva con il solo permesso di turista non rende anche illegale il soggiorno (Rohschacher, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufhentalt und Niederlassung der Ausländer [ANAG], Zurigo 1991, pag. _).\nCiò non toglie che le interessate hanno contravvenuto all'art. 23 cpv. 6 LDDS (Roschacher, op. cit. pag. 115). Alloggiando le ragazze e mettendo loro a disposizione l'esercizio pubblico per l'attività abusiva, anche gli accusati hanno concorso alla commissione dell'illecito. Secondo Roschacher, un datore di lavoro che agisce in tal modo commette la contravvenzione prevista dall'art. 24 cpv. 4 LDDS (op. cit., pag. 57 ). In realtà, stando a DTF 118 IV 262 tale opinione appare dubbia. Un datore di lavoro che occupa lavoratori sprovvisti di permesso, ma che risiedono legalmente in Svizzera, potrebbe invero essere prosciolto, dato che l'art. 23 cpv. 4 LDDS si riferisce anzitutto al caso in cui i lavoratori soggiornano illegalmente nel nostro paese (DTF 118 IV 262 consid. 4a). Se non che, in tale ipotesi si privilegerebbe il datore di lavoro che impiega per suo proprio lavoratori risiedenti illegalmente in Svizzera nei confronti di un altro datore di lavoro che soccorra uno straniero nella medesima situazione per motivi umanitari. Il primo andrebbe infatti punito soltanto per contravvenzione ai sensi dell'art. 24 cpv. 4 LDDS, mentre il secondo per il delitto previsto dall'art. 23 n. 1 quinta frase LDDS (DTF 118 IV 262 consid. 4b). Avessero gli accusati effettivamente agito quali datori di lavoro, come ha ritenuto la prima Corte, ci si potrebbe interrogare se essi non andassero prosciolti, perché l'unica fattispecie che entrava in considerazione (l'art. 24 cpv. 4 LDDS) era impropria allo scopo, trattandosi di prostitute che soggiornavano legalmente in Svizzera. Costoro, come turiste, non necessitavano infatti di un'autorizzazione particolare (Roschacher, op. cit., pag. 45 con riferimento all'art. 2 cpv. 1 e 1 cpv. 1 della relativa ordinanza). Gli imputati non essendo insorti contro la relativa condanna (dispositivo n. 1.3.3 e 2.3.2), la questione non merita ulteriore approfondimento."}