{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-05-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2001-10_2001-05-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58547&nX40_KEY=4932688&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5c05380114ec7b8aa476155d1a8b2d4b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2001.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.05.2001 17.2001.10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.05.2001 17.2001.10"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.05.2001 17.2001.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:51:10", "Checksum": "a7def142ef76dfc365485df98c492ecb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.05.2001 17.2001.10\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nCerto, stando alla sentenza impugnata le ragazze si sono prostituite per povertà, tant'è che non avevano neppure i soldi per il viaggio. Il denaro veniva loro anticipato e poi chiesto di ritorno con il pagamento della stanza a un prezzo variante da fr. 60/70.– all'inizio a fr. 90.– nell'ultimo periodo (sentenza, pag. _). Inoltre alle ragazze giunte in aereo veniva ritirato l'argent de poche e le commissioni corrisposte ai vari intermediari – tra cui la ricorrente – erano prelevate dalla somma versata da ogni singolo pernottamento pagato, che costava di regola circa il doppio del normale (sentenza, pag. _). Tali riscontri non bastano però per ritenere che le donne non disponessero di quell'autonomia che esclude l'applicazione dell'art. 196 CP. Il solo richiamo alla povertà in cui versavano le donne (sentenza, pag. _ e _), in mancanza di accertamenti e più precisi (che andavano recati dalla pubblica accusa con riferimento a ogni singola ragazza giunta nel Ticino), è infruttuoso. Prostituzione e condizioni economico-sociali precarie sono un binomio ricorrente. Un intermediario rischierebbe perciò di cadere sistematicamente nel reato dell'art. 196 CP ogni qual volta collocasse una prostituta che vive in condizioni economiche disagiate, a prescindere dal suo consenso. L'art. 196 CP non può tuttavia essere interpretato in modo tanto esteso senza snaturare l'orientamento contenuto in DTF 126 IV 225 segg. Per essere considerate come persone soggette a tratta, le donne avrebbero dovuto trovarsi in miseria tale da doversi mettere per forza nelle mani di intermediari senza scrupoli (ipotesi del genere ricordano lo sfruttamento dello stato di bisogno secondo l'art. 193 CP). Il primo giudice non ha accertato però che in concreto si trattasse di ragazze tanto povere da essere ridotte a una sorta di schiavitù. Né egli ha accertato che l'assenso delle ragazze fosse inficiato dall'ignoranza o dall'incapacità di capire, né ha equiparato tali donne a quelle provenienti da paesi del terzo mondo ove è diffusa la fame e il ratto delle persone. Nemmeno ha preteso che la ricorrente abbia procurato le 38 ragazze ad altri postriboli ticinesi d'intesa con il solo gestore del singolo esercizio pubblico, senza sollecitare il consenso dell'interessata (DTF 126 IV 225 consid. 1d).\nÈ vero che alle donne si chiedeva di rimborsare le somme anticipate dagli imputati e dagli altri intermediari per il viaggio in Svizzera (che variavano secondo il mezzo di trasporto: autobus o aereo), ma non consta che ciò abbia influito sulla libertà delle prostitute. Nemmeno è stato accertato che si trattasse di forti somme o che, ottenuto l'anticipo, le ragazze si trovassero alla mercé dei creditori, subendo pressioni per il rimborso al punto da doversi prostituire. Nemmeno il fatto di dover pagare somme varianti da fr. 60.–/70.– a fr. 90.– per pernottamento (da cui venivano prelevate le commissioni) ha limitato apprezzabilmente – sempre secondo la sentenza impugnata – l'autodeterminazione delle donne. Come detto, esse erano libere di fare quello che volevano e potevano lavorare come meglio credevano (quantunque si trattasse di cittadine straniere che non potevano legalmente esercitare un'attività lucrativa). Identico trattamento è stato riservato anche alle donne più esposte, ossia a quelle 6 prostitute che risiedevano illegalmente in Ticino (sentenza, pag. _ e _). Perplessità può invero destare il fatto che la ricorrente, principale mediatrice, gestiva l'___________ con ___________ e che grazie a tale attività essa procurava, tra l'altro, ragazze che finivano per esercitare la prostituzione in casa propria e a proprio vantaggio. In condizioni del genere si potrebbe arguire che le prostitute disponessero di libertà limitata (DTF 126 IV 229 consid. 1 d). Già si è visto però che, comunque fosse, le ragazze potevano esercitare la prostituzione in modo autonomo, senza ingerenze dei gestori, per quanto la sopravvivenza dell'Osteria dipendesse in buona parte dall'attività di tali ospiti (sentenza, pag. _). Nemmeno sotto questo profilo è possibile perciò ravvisare una tratta di esseri umani.\nc) Se ne conclude che la ricorrente dev'essere prosciolta dall'accusa di tratta di esseri umani in relazione ai capi di imputazione n. 1.1 e 4 (dispositivo n. 1 della sentenza impugnata, riferito alla tratta di circa 58 donne, di cui circa 20 attive presso l'___________ e 38 presso altri postriboli). Provvisto di buon diritto, su questo punto il ricorso va accolto."}