{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-05-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2001-10_2001-05-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58547&nX40_KEY=4932688&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5c05380114ec7b8aa476155d1a8b2d4b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2001.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.05.2001 17.2001.10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.05.2001 17.2001.10"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.05.2001 17.2001.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:51:10", "Checksum": "a7def142ef76dfc365485df98c492ecb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.05.2001 17.2001.10\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n5. Riferendosi al capo di imputazione n. 4 la ricorrente fa valere in primo luogo che non tutte le 38 donne sono giunte nel Ticino grazie all'intermediazione di terzi, presupposto che però è indispensabile per applicare l'art. 196 cpv. 1 CP, come riconosce il primo giudice in relazione alla “terza tipologia” di ragazze alloggiate a ___________ (sentenza, pag. _ e _). Non meno di 24, in effetti, hanno lasciato il paese personalmente e per il suo tramite, ciò che non costituisce reato. L'argomento cade nel vuoto. Nella fattispecie alla ricorrente non è stato imputato di avere ingaggiato direttamente le donne per l'___________, gestita con ___________, dopo avere anticipato loro il denaro per il viaggio e per la cosiddetta “evidenza fondi”, come nel caso della ventina di donne menzionate al punto 1 dell'atto di accusa (inserite dalla Corte nella “seconda tipologia”: sentenza, pag. _), al cui riguardo faceva difetto una vera e propria mediazione (sentenza, pag. _). Stando ai vincolanti accertamenti della sentenza impugnata, fondati sulle dichiarazioni della stessa imputata, nel caso specifico quest'ultima ha svolto un'attività di mediazione vera e propria (in parte anche con la complicità di altri mediatori rimunerati), procurando le 38 prostitute non al proprio esercizio pubblico, ma ad altri postriboli del Canton Ticino. Poco importa sapere quindi se per raggiungere tale scopo essa si sia fatta assistere anche da altri intermediari. La sua attività mediatoria è sufficiente (Jenny/Schubarth/Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol. 4, n. 4 ad art. 196 CP). Sotto questo profilo il ricorso è dunque infondato.\n6. La ricorrente ritiene che – comunque sia – non sussista in concreto una tratta di esseri umani perché le donne sono giunte nel Ticino per libera scelta e con chiare finalità. Nulla impediva loro, perciò, di far capo a intermediari retribuiti.\na) Ove ciò fosse, il ricorso sarebbe provvisto di buon diritto. Come si è visto, una tratta di esseri umani presuppone un'offesa al diritto di autodeterminazione in campo sessuale. Il mediatore che si occupa di collocare una prostituta in un postribolo non è quindi punibile – di regola – a norma dell'art. 196 cpv. 1 CP, sempre che l'interessata abbia dato il proprio assenso con cognizione di causa. Nella misura in cui la prima Corte non si è fondata su tale criterio, ritenendo già sufficiente l'attività intermediatoria come tale esercitata dalla ricorrente, essa ha perciò violato l'art. 196 CP, incorrendo nel medesimo errore in cui era caduta l'autorità cantonale nella sentenza annullata da DTF 126 IV 225. Non per negligenza, giacché al momento di statuire il primo giudice non poteva ancora conoscere la citata sentenza del Tribunale federale. È vero che nella fattispecie la prima Corte si è fondata anche sulla convenzione internazionale concernente la repressione della tratta delle donne maggiorenni, dell'11 ottobre 1933, che all'art. 1 cpv. 1 esige il perseguimento anche in caso di consenso della vittima (sentenza, pag. _). Se non che, pure la Corte cantonale che aveva giudicato il caso sfociato in DTF 126 IV 225 aveva evocato le convenzioni internazionali (DTF 126 IV 226), ma ciò non ha impedito al Tribunale federale di annullare la sentenza impugnata. Si volesse relativizzare la giurisprudenza del Tribunale federale, risulterebbe punibile l'intermediario che colloca in un postribolo una donna proveniente dall'estero, mentre andrebbe esente da pena chi si adopera per trasferire una prostituta da uno stabilimento all'altro in territorio svizzero (come in DTF 126 IV 125). Una soluzione del genere sarebbe palesemente iniqua.\nb) Occorre ancora da verificare se in concreto l'assenso dato dalle donne fosse effettivo, ovvero non viziato da informazioni insufficienti o da pressioni. Ora, su questo punto gli accertamenti del primo giudice sono chiari. Stando alla sentenza impugnata, le ragazze che giungevano all'___________ sapevano che cosa le attendeva e a quali condizioni dovevano vendersi, non hanno subìto costrizioni o pressioni né sono state influenzate da un rapporto di dipendenza dagli imputati o dagli intermediari (sentenza, pag. _ e _). La Corte di merito ha perciò creduto agli imputati quando hanno affermato che le ragazze si prostituivano liberamente, che a costoro non sono mai stati imposti clienti né sono mai state minacciate o percosse, che esse decidevano autonomamente il prezzo con il cliente (anche se era stato loro consigliato un minimo di fr. 100.–), che esse erano libere di decidere la durata della prestazione e che non era stata loro imposta alcuna percentuale sul prezzo (sentenza, pag. _ segg.). Il primo giudice ha creduto agli imputati anche quando essi hanno dichiarato che alle donne non è mai stato trattenuto il passaporto se non per il tempo necessario a sbrigare le formalità di polizia, che a esse non è mai stata imposta una permanenza obbligatoria di tre mesi e che esse non sono mai state costrette a scendere nell'esercizio pubblico contro la loro volontà. Erano soltanto avvertite se vi erano clienti (sentenza, pag. _). Nemmeno nell'altra fattispecie, quella contemplata dal punto 4 dell'atto di accusa (mediazione attuata per sistemare 38 ragazze in altri postriboli) la Corte di merito ha ravvisato elementi coercitivi; anche tali ragazze erano informate e consenzienti (sentenza, pag. _)."}