{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-05-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2001-10_2001-05-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58547&nX40_KEY=4932688&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5c05380114ec7b8aa476155d1a8b2d4b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2001.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.05.2001 17.2001.10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.05.2001 17.2001.10"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.05.2001 17.2001.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:51:10", "Checksum": "a7def142ef76dfc365485df98c492ecb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.05.2001 17.2001.10\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4. Nella fattispecie il presidente della Corte di assise ha ricordato anzitutto che per tratta di esseri umani a norma dell'art. 196 CP si intende non soltanto la vendita di persone, ma anche il fatto di procurarle, offrirle, consegnarle o prenderle in consegna, negoziarle (mediazione), fornirle, trasportarle e svolgere trattative a tale scopo. Occorre, in ogni modo, un atto di partecipazione al commercio nel senso appena descritto. Fondandosi sul messaggio del Consiglio federale, su una parte della dottrina e sulla sentenza emanata dal Tribunale federale il 23 settembre 1997 in re Z., il primo giudice ha ritenuto ininfluente sapere, invece, se le vittime fossero all'oscuro di ciò che le attendeva, se esse fossero consenzienti o dissenzienti per quanto riguardava il trasferimento nel Ticino o quello da un esercizio pubblico all'altro finalizzato all'esercizio della prostituzione. Punito non è il comportamento sessuale, egli ha precisato, ma il fatto di ridurre esseri umani a merce di scambio, tanto che su questo punto il legislatore nulla ha mutato rispetto all'art. 202 vCP, che prevedeva sì la costrizione della vittima o il profittare del suo stato di angustia o di dipendenza, ma solo come presupposti della fattispecie qualificata (art. 202 cpv. 2 vCP). Il primo giudice ha anche richiamato – almeno per quel che concerne la tratta alla prostituzione di donne da una paese all'atro – la Convenzione internazionale concernente la repressione della tratta delle donne maggiorenni dell'11 ottobre 1933, che esige il perseguimento anche in caso di consenso della vittima. Egli ha perciò lasciato aperto il quesito di sapere se la povertà in cui versavano in patria le donne giunte in Ticino per prostituirsi fosse da considerare una limitazione della loro libertà di scelta (sentenza, pag. _ e _).\nCiò posto, il presidente della Corte ha ravvisato una tratta di esseri umani (art. 196 cpv. 1 CP) nell'intermediazione svolta dalla ricorrente, che ha procurato a diversi postriboli ticinesi, dietro compenso, 38 prostitute provenienti dall'Europa dell'est (punto 4 dell'atto di accusa, dispositivo n. 1.1.2). Ha inoltre ritenuto che l'imputata ha commesso il medesimo reato nella misura in cui, per arruolare in correità con ___________ una ventina di donne da destinare all'___________ (gestita dalla coppia), ha fatto capo a intermediari prezzolati (si tratta della cosiddetta “terza tipologia” di ragazze giunte nel Ticino: sentenza, pag. _). Così facendo, essa ha partecipato al commercio di persone, il profitto pecuniario dei gestori consistendo nelle entrate dell'esercizio pubblico, che senza la presenza delle prostitute sarebbero state di gran lunga inferiori (sentenza, pag. _).\nIl presidente della Corte della assise correzionali ha prosciolto la ricorrente invece – come pure ___________ – da una parte dell'imputazione figurante al punto 1.1 dell'atto di accusa, ossia da quella relativa all'ingaggio, per il postribolo di ___________, di un'altra ventina di prostitute rivoltesi personalmente e direttamente a lei (“seconda tipologia” di ragazze giunte nel Ticino: sentenza, pag. _). Le gestione in comune dell'___________ e delle donne ivi dedite alla prostituzione – ha spiegato il primo giudice – ancora non permette di considerare il ruolo svolto dalla ricorrente, d'intesa con l'amico, come intermediazione (sentenza, pag. _). Il primo giudice ha prosciolto la ricorrente – e ___________ – anche dall'imputazione di cui al punto 1.2 dell'atto di accusa per avere permesso a 3 o 4 donne di prostituirsi in altri locali pubblici durante la chiusura dell'Osteria, le donne medesime essendosi rivolte ai gestori di tali postriboli (sentenza, pag. _). Che gli accusati abbiano tratto profitto pecuniario dall'operazione, ha soggiunto il primo giudice, nulla cambia, poiché nel 1992 il lenocinio e lo sfruttamento della prostituzione (art. 198, 199 e 201 vCP) sono stati abrogati e in qualche modo sostituiti dall'art. 195 CP (promovimento della prostituzione). Egli ha escluso però anche tale ipotesi di reato. Trattandosi di persone maggiorenni – egli ha rilevato – si richiede una certa pressione sulle prostitute, tale da lederne la libertà di azione. Per nessuna delle donne vendutesi nel postribolo degli accusati ciò è però stato il caso (sentenza, pag. _)."}