{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-05-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2001-10_2001-05-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58547&nX40_KEY=4932688&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5c05380114ec7b8aa476155d1a8b2d4b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2001.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.05.2001 17.2001.10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.05.2001 17.2001.10"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.05.2001 17.2001.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:51:10", "Checksum": "a7def142ef76dfc365485df98c492ecb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.05.2001 17.2001.10\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\na) Ricordata la genesi dell'art. 196 CP, che ha sostituito l'art. 202 vCP (tratta delle donne e dei minorenni), in DTF 126 IV 225 il Tribunale federale ha stabilito che una condanna per tratta di esseri umani presuppone la lesione del diritto della persona interessata di decidere liberamente della propria vita sessuale. Il reato entra in considerazione solo nel caso in cui l'autore disponga di persone come se si trattasse di oggetti, di merci, profittando del fatto che le vittime ignorano quanto sta loro succedendo, oppure del fatto che esse non sono state sufficientemente informate del loro destino oppure che esse, per un motivo qualsiasi, non sono in grado di difendersi dai suoi reali propositi (DTF 126 IV 225 consid. 1 c e d). Il Tribunale federale non ha seguito la raccomandazione contenuta nel Messaggio del Consiglio federale che accompagnava la nuova formulazione dell'art. 196 CP – accettata dalle Camere senza discussione – secondo cui è punibile anche l'arruolamento di prostitute consenzienti, perfettamente d'accordo – ad esempio – di cambiare luogo di lavoro (DTF 126 IV 228 con riferimento a FF 1985 II 978). A suo modo di vedere la revisione del capitolo sui reati contro l'integrità sessuale aveva per oggetto la libertà e l'autodeterminazione di ogni essere umano in campo sessuale (DTF 126 IV 225 consid. 1c). Il nuovo diritto, entrato in vigore il 1° ottobre 1992, non è stato concepito per punire comportamenti moralmente reprensibili, ma per evitare lo sfruttamento sessuale e per garantire a ognuno il diritto di determinarsi liberamente nella sfera sessuale. Fondandosi anche sulla dottrina dominante, il Tribunale federale ha stabilito pertanto che, di regola, non vi è tratta di esseri umani se non è stato leso il diritto della persona interessata di decidere liberamente della propria vita sessuale (DTF 126 IV 225 consid. 1c).\nb) Nella sentenza appena citata il Tribunale federale ha soggiunto che, in caso di trasferimento di prostitute da uno stabilimento all'altro con l'intermediazione di terzi, il principio testé esposto vale nel caso in cui la persona interessata si dedichi spontaneamente alla prostituzione e, dietro compenso, ricorra all'intervento di intermediari per cambiare posto di lavoro, analogamente a quanto avviene in altre professioni. Il fatto è che i rapporti caratteristici di altre professioni non corrispondono necessariamente a quelli nel settore della prostituzione, le persone che si dedicano a siffatta attività essendo esposte alla discriminazione e a una sorta di doppia morale, onde un alto grado di isolamento. Chi esercita la prostituzione ha per lo più contatti, quindi, con soggetti che si muovono nello stesso ambiente, ciò che comporta dipendenza personale e finanziaria nei confronti di protettori, tenutari di postriboli e gestori di saloni di massaggio. Particolarmente esposte sono – sempre secondo il Tribunale federale – le prostitute che soggiornano in Svizzera illegalmente. E siccome i mediatori operano generalmente nello stesso giro, il rischio di sfruttamento è ancor più concreto. Di regola, pertanto, il diritto di autodeterminazione di prostitute condotte da uno stabilimento all'altro con l'intermediazione di terzi non è maggiore di quello che ha la prostituita nell'esercizio della sua professione. Il principio illustrato dianzi non si applica, di conseguenza, qualora l'intermediario e il gestore del postribolo arruolino delle malcapitate senza nemmeno chiedere il loro parere, né si applica ove siano sfruttati i rapporti di dipendenza, giacché in situazioni del genere le persone interessate non hanno alcuna autodeterminazione. La questione di sapere se il trasferimento di prostitute da uno stabilimento a un altro con l'intermediazione di terzi leda la libertà sessuale delle prostitute medesime dipende perciò delle circostanze concrete. Le autorità che trattano simili fattispecie non devono fondarsi sul consenso formale della vittima, ma devono accertare se tale consenso sia effettivo. Anche in caso di consenso – ha specificato il Tribunale federale – potrebbe infatti ravvisarsi tratta di esseri umani (DTF 126 IV 225 consid. 1 d–e)."}