Egli fa valere che la vittima ha ammesso di non avere subito alcuna penetrazione, ma solo palpeggiamenti, mentre la giurisprudenza citata nella sentenza impugnata si riferisce a casi di congiunzione carnale. In realtà i dubbi del ricorrente sono del tutto ingiustificati, poiché palpeggiamenti nelle parti intime della vittima (glutei, seni ecc.) rientrano senz'altro nella categoria degli atti sessuali contemplati dall'art. 191 CP, il quale reprime non soltanto la congiunzione carnale o atti analoghi, ma anche i toccamenti (Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 5 ad art. 191 con riferimenti e n. 5 ad art. 187; v. anche Corboz, Les principales infractions, art. 189 n. 4).