Invano, infatti, si cercherebbe nel gravame una qualsiasi censura di arbitrio (termine cui le allegazioni neppure accennano). Il ricorrente non soltanto si limita a contrapporre agli accertamenti della prima Corte la propria narrativa dei fatti e la propria valutazione delle prove come se argomentasse davanti a un'autorità munita di pieno potere cognitivo, ma non si confronta nemmeno con i motivi che hanno spinto concretamente la prima giudice ad apprezzare le prove in modo diverso e, per finire, a credere alla versione della vittima. Formulato come atto di appello, il ricorso sfugge pertanto a una sostanziata censura di arbitrio e va dichiarato inammissibile.