In realtà, egli soggiunge, nella soluzione di tali interrogativi si individuano i motivi che avrebbero dovuto indurre la prima Corte a proscioglerlo. Con argomenti del genere (ricorso, pag. 4 a 6 in alto) il ricorrente disconosce tuttavia il potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale chiamata a giudicare un ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio. Invano, infatti, si cercherebbe nel gravame una qualsiasi censura di arbitrio (termine cui le allegazioni neppure accennano).