Messo a confronto con la denunciante, egli ha quindi riproposto la prima versione, ovvero di essere entrato nella camera della vittima solo per svegliarla (sentenza, pag. 11 e 12). La prima Corte ha nondimeno considerato veritiera l'originaria confessione del ricorrente, siccome resa spontaneamente e dopo consulto con il proprio legale di allora. Rilevato come al dibattimento il prevenuto abbia mostrato un carattere forte, pertinace, poco accomodante e poco propenso a farsi condizionare, la presidente della Corte ha escluso che una persona con un'indole del genere abbia potuto ammettere atti sessuali con la denunciante solo per paura di perdere il lavoro (sentenza, pag. 12).