Per questo motivo il Procuratore pubblico non soltanto ha rinunciato al confronto, ma ha anche scarcerato il prevenuto (sentenza, pag. 10 e 11). La giudice del merito ha quindi ricordato che nei giorni successivi il ricorrente, tramite il suo nuovo patrocinatore, ha ritrattato la confessione e che davanti al Procuratore pubblico ha fatto dipendere le sue compromettenti ammissioni dal timore di perdere il posto di lavoro. Messo a confronto con la denunciante, egli ha quindi riproposto la prima versione, ovvero di essere entrato nella camera della vittima solo per svegliarla (sentenza, pag. 11 e 12).