Considerando in diritto: 1. Richiamata la natura indiziaria del procedimento penale a suo carico, il ricorrente rimprovera alla prima giudice di avere fondato il giudizio di colpevolezza su elementi che non possono portare a una conclusione del genere. Ora, la Corte di cassazione e di revisione penale è abilitata a rivedere gli accertamenti di prima sede solo con cognizione circoscritta all'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 CPP). Il singolo accertamento può essere censurato, quindi, solo ove risulti manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (sulla nozione di arbitrio: DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid.