{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-07-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-9_2000-07-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59035&nX40_KEY=4711466&nTrefferzeile=83&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6c5463a5525b70ef8cae188787aa1a7b"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["17.2000.9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.2000.9"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.2000.9"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.2000.9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 22:43:28", "Checksum": "5d1643a5820fe6f74acea402da4c7d82", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.2000.9\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIl ricorrente obietta che la giurisprudenza subordina l'applicazione dell'art. 191 CP alla totale incapacità della vittima a resistere. Il che è vero (DTF inedite del 20 maggio 1997 in re B. e T. consid. 2a/aa con riferimento a DTF 119 IV 230 consid. 3a). Se non che, stando alla sentenza impugnata, la maggior parte dei palpeggiamenti sono stati commessi dal ricorrente mentre la vittima dormiva o era in stato di dormiveglia, a pancia in giù, col volto rivolto verso la parete, sicché percepiva i rumori e i movimenti esterni come in un sogno, in stato di torpore. In condizioni del genere la vittima è totalmente priva di difesa e inetta a resistere. Pur avvertendo un'eventuale azione esterna – ha spiegato la prima Corte – occorre qualche momento per rendersene conto, per svegliarsi e quindi passare a una posizione (non solo mentale, ma anche fisica e materiale) di difesa o quanto meno a un abbozzo di difesa. Approfittando del sonno e della posizione della vittima – ha precisato la Corte – il ricorrente ha intenzionalmente sfruttato la situazione di inettitudine a resistere della ragazza. Entrato seminudo nella camera, egli si è seduto sul bordo del letto e le ha infilato una mano sotto il pigiama, palpeggiandole le natiche e le parti intime. Percepita l'estranea presenza e i toccamenti, svegliatasi definitivamente e superato l'iniziale sbigottimento, la vittima si è difesa rannicchiandosi in fondo al letto e opponendo resistenza. Ma prima di riuscire nell'intento – ha continuato la prima giudice – essa ha subìto atti sessuali senza essere in grado di reagire (sentenza, pag. 17).\nCondannando sulla base di tali accertamenti il ricorrente per atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP) la prima Corte non ha violato il diritto federale. Dormiente o assopita, __________ ha subito ripetuti atti sessuali senza possibilità di difesa. Fino a quando è stata in grado di capire quanto stava accadendo, uscendo dal torpore del sonno (vale a dire durante la fase criminosa più importante) essa era totalmente inerme. Tutt'al più ci si può domandare se i palpeggiamenti perpetrati dal ricorrente dopo il risveglio della vittima non costituissero addirittura coazione sessuale (art. 189 CP), tanto più che a quel momento la donna si è rannicchiata in fondo al letto e ha opposto resistenza. Né il ricorrente poteva ignorare che la ragazza non era consenziente, vista la reazione. In realtà l'interrogativo è più accademico che pratico. Gli atti sessuali che avrebbero consentito teoricamente di applicare alla fattispecie l'art. 189 CP costituiscono in effetti, stando alla sentenza impugnata, la semplice coda dell'accaduto (sentenza, pag. 17). I palpeggiamenti decisivi, quelli più gravi e intensi, sono avvenuti quando la vittima non era ancora in grado di opporre resistenza. Pur trascurando gli altri toccamenti, una condanna a 90 giorni di detenzione per violazione dell'art. 191 CP e per abuso del telefono nelle circostanze illustrate resiste finanche a libero esame. Al riguardo il gravame si rivela inconsistente.\n5. Il ricorrente rimette di nuovo in discussione la sua colpevolezza, proclamandosi ancora una volta innocente. Una volta di più tuttavia il suo memoriale si esaurisce in un esposto prettamente appellatorio, ancorato a fatti diversi da quelli constatati in prima sede. Totalmente estraneo alla natura di un ricorso per cassazione, in proposito l'impugnativa deve essere dichiarata inammissibile.\n6. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 con rinvio all'art. 9 cpv. 1 CPP). Alla parte civile, che ha formulato osservazioni con il patrocinio di un legale, si giustifica di attribuire un'equa indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 900.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 1'000.–\nsono posti a carico del ricorrente, che rifonderà a __________ fr. 1'000.– per ripetibili.\n3. Intimazione a:\n– __________;\n– avv. __________;\n– Procuratore pubblico avv. __________;\n– Corte delle Assise correzionali di Mendrisio;\n– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle Istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle Istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, CP 238, 6807 Taverne;\n– Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;\n– Ministero pubblico della confederazione, 3003 Berna;\n– avv. __________ (PC __________).\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente La segretaria\nN.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo."}