{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-07-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-9_2000-07-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59035&nX40_KEY=4933330&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6c5463a5525b70ef8cae188787aa1a7b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.2000.9"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.2000.9"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.2000.9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:12:46", "Checksum": "5eda29b8706708c996bcbde117610553", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.2000.9\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nLa prima Corte ha nondimeno considerato veritiera l'originaria confessione del ricorrente, siccome resa spontaneamente e dopo consulto con il proprio legale di allora. Rilevato come al dibattimento il prevenuto abbia mostrato un carattere forte, pertinace, poco accomodante e poco propenso a farsi condizionare, la presidente della Corte ha escluso che una persona con un'indole del genere abbia potuto ammettere atti sessuali con la denunciante solo per paura di perdere il lavoro (sentenza, pag. 12). Essa ha considerato significativo, anzitutto, che il ricorrente ha provveduto a scegliere un nuovo difensore, giacché per lui sarebbe stato difficile ritrattare con l'ausilio del legale che aveva assistito alla sua precedente confessione (sentenza, pag. 13). Ha soggiunto inoltre che, comunque sia stato, la seconda versione non è credibile se raffrontata a quella della vittima, risultata univoca, costante e coerente. A suo giudizio il prevenuto ha sicuramente mentito sostenendo di essere entrato nella camera soltanto per evitare alla donna di arrivare tardi al lavoro, costei non essendo più alle dipendenze dell'__________. Per compiere un'azione del genere – peraltro mai messa in atto prima – l'accusato non avrebbe nemmeno avuto motivo di entrare in camera seminudo e di sedersi sul letto (sentenza, pag. 14). Che quella mattina le cose siano andate diversamente risulta provato anche dal susseguente modo di comportarsi della ragazza nei confronti del prevenuto, segnatamente dal fatto che essa chiudeva a chiave la camera, e dal tentativo di appianare la questione operato dall'accusato l'indomani presso l'esercizio pubblico ove __________ lavorava (sentenza, pag. 15 e 16). Importunata nuovamente dal ricorrente nel febbraio successivo sia telefonicamente, sia qualche giorno prima con l'invito a vedere un filmino pornografico, __________ – giunta secondo la prima Corte all'esasperazione – ha finalmente trovato il coraggio di denunciare una situazione divenuta per lei, giovane e inesperta, altrimenti ingestibile (sentenza, pag.16).\n3. Il ricorrente ripercorre la fattispecie e asserisce, per finire, che la sentenza impugnata lascia seri dubbi “in merito alle proprie conclusioni ed alla condanna inflitta”. In estrema sintesi egli rimprovera alla prima giudice di avere evitato tre fondamentali interrogativi: di non avere chiarito perché dopo avere subìto i pretesi abusi sessuali la vittima sia rimasta presso di lui e i suoi familiari per due settimane, perché la vittima ha atteso otto mesi prima di denunciare l'accaduto e perché un soggetto definito dalla Corte di assise come inarrendevole e da essa ritenuto persino sessualmente fortemente eccitato al momento dei fatti, abbia desistito dai propri intendimenti, sebbene non abbia incontrato particolare resistenza della vittima. In realtà, egli soggiunge, nella soluzione di tali interrogativi si individuano i motivi che avrebbero dovuto indurre la prima Corte a proscioglerlo.\nCon argomenti del genere (ricorso, pag. 4 a 6 in alto) il ricorrente disconosce tuttavia il potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale chiamata a giudicare un ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio. Invano, infatti, si cercherebbe nel gravame una qualsiasi censura di arbitrio (termine cui le allegazioni neppure accennano). Il ricorrente non soltanto si limita a contrapporre agli accertamenti della prima Corte la propria narrativa dei fatti e la propria valutazione delle prove come se argomentasse davanti a un'autorità munita di pieno potere cognitivo, ma non si confronta nemmeno con i motivi che hanno spinto concretamente la prima giudice ad apprezzare le prove in modo diverso e, per finire, a credere alla versione della vittima. Formulato come atto di appello, il ricorso sfugge pertanto a una sostanziata censura di arbitrio e va dichiarato inammissibile.\n4. Il ricorrente si domanda se, comunque sia, la sua azione adempia i presupposti oggettivi e soggettivi di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP). Egli fa valere che la vittima ha ammesso di non avere subito alcuna penetrazione, ma solo palpeggiamenti, mentre la giurisprudenza citata nella sentenza impugnata si riferisce a casi di congiunzione carnale. In realtà i dubbi del ricorrente sono del tutto ingiustificati, poiché palpeggiamenti nelle parti intime della vittima (glutei, seni ecc.) rientrano senz'altro nella categoria degli atti sessuali contemplati dall'art. 191 CP, il quale reprime non soltanto la congiunzione carnale o atti analoghi, ma anche i toccamenti (Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 5 ad art. 191 con riferimenti e n. 5 ad art. 187; v. anche Corboz, Les principales infractions, art. 189 n. 4)."}