{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-07-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-9_2000-07-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59035&nX40_KEY=4933330&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6c5463a5525b70ef8cae188787aa1a7b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.2000.9"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.2000.9"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.2000.9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:12:46", "Checksum": "5eda29b8706708c996bcbde117610553", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.2000.9\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini, presidente, |\n||||\n|\nsegretaria: |\nPetralli Zeni, vicecancelliera |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione del 27 gennaio 2000 presentato da\n|\n|\n__________, (patrocinato dall'avv. __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emanata il 15 dicembre 1999 dalla presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio in Lugano nei suoi confronti; |\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. Con sentenza del 16 dicembre 1999 la presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio in Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere per avere, nel settembre del 1997, compiuto atti sessuali su __________ mentre costei era a letto in stato di dormiveglia, conoscendo e sfruttandone la momentanea incapacità di discernimento, rispettivamente l'inettitudine a resistere. Essa ha pure riconosciuto l'imputato autore colpevole di abuso del telefono per avere, alle ore 7.41 e 7.59 del 26 febbraio 1998, importunato __________ a domicilio. In applicazione della pena essa lo ha condannato a 90 giorni di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni, al versamento di fr. 800.– in risarcimento del danno materiale, di fr. 1'000.– per torto morale e di fr. 9'700.–- per ripetibili.\nB. Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 17 dicembre 1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 27 gennaio 2000 successivo, egli chiede il proscioglimento da ogni imputazione. Con scritto del 1° febbraio 200 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. Nelle sue osservazioni del 21 febbraio 2000 la parte civile __________ formula identica conclusione.\nConsiderando\nin diritto: 1. Richiamata la natura indiziaria del procedimento penale a suo carico, il ricorrente rimprovera alla prima giudice di avere fondato il giudizio di colpevolezza su elementi che non possono portare a una conclusione del genere. Ora, la Corte di cassazione e di revisione penale è abilitata a rivedere gli accertamenti di prima sede solo con cognizione circoscritta all'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 CPP). Il singolo accertamento può essere censurato, quindi, solo ove risulti manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (sulla nozione di arbitrio: DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).\n2. La presidente della Corte delle assise correzionali ha creduto alla versione della vittima per diversi motivi. Essa ha rilevato anzitutto che nella sua prima versione, pur contestando di avere molestato __________, il ricorrente aveva nondimeno evocato alcuni particolari riferiti dalla stessa denunciante, ossia di essere entrato quella mattina presto a torso nudo (indossando un “pantaloncino corto”) nella camera in cui essa stava dormendo e di essersi trovato solo in casa con lei, ricordando in particolare che la donna indossava un pigiama e essa stava dormendo. La prima giudice ha soggiunto che anche nel successivo interrogatorio davanti al Procuratore pubblico e in presenza del suo difensore, il ricorrente ha inizialmente riproposto la versione volta a far credere di essere entrato quella mattina di settembre del 1997 nella camera non a scopo sessuale, ma soltanto per svegliare la giovane che, a suo dire, avrebbe dovuto recarsi al lavoro presso l'__________. Se non che – essa ha precisato – __________ aveva da tempo cessato di lavorare presso quel negozio, di modo che l'imputato non aveva motivo di svegliarla, né aveva mai compiuto un gesto del genere prima di allora (sentenza, pag. 9 e 10).\nLa presidente della Corte di assise ha poi evocato la circostanza che, posto di fronte all'eventualità di essere sentito in contraddittorio con la denunciante, dopo essersi consultato con il suo patrocinatore il ricorrente ha per finire confessato i fatti addebitatigli, ammettendo di avere palpeggiato la donna nelle parti intime mentre questa stava dormendo, di averla successivamente importunata in due occasioni al telefono con sospiri, dopo averle proposto qualche giorno prima la visione di una cassetta pornografica. Per questo motivo il Procuratore pubblico non soltanto ha rinunciato al confronto, ma ha anche scarcerato il prevenuto (sentenza, pag. 10 e 11). La giudice del merito ha quindi ricordato che nei giorni successivi il ricorrente, tramite il suo nuovo patrocinatore, ha ritrattato la confessione e che davanti al Procuratore pubblico ha fatto dipendere le sue compromettenti ammissioni dal timore di perdere il posto di lavoro. Messo a confronto con la denunciante, egli ha quindi riproposto la prima versione, ovvero di essere entrato nella camera della vittima solo per svegliarla (sentenza, pag. 11 e 12)."}