se l'eccesso di legittima difesa può essere attribuito a scusabile eccitazione o a sbigottimento, l'imputato va esente da pena. In concreto il ricorrente sostiene che – contrariamente all'opinione del Pretore – non gli si può imputare un eccesso di legittima difesa. L'assunto non ha consistenza. Intanto si è visto che nessun elemento agli atti suffraga l'ipotesi secondo cui il ricorrente avrebbe istintivamente alzato la mano per difendersi. Inoltre, stando ai vincolanti accertamenti del Pretore, seppure con il suo comportamento la vittima avesse assunto un contegno del tutto ingiustificato, il ricorrente non era stato ferito né lamentava alcun danno fisico (consid.