A parte ciò, per quanto riguarda la mole fisica (che il ricorrente chiede alla Corte di cassazione e di revisione penale di accertare, convocandolo), essa non è di rilievo, trattandosi in realtà di stabilire – a prescindere dalla prestanza fisica – se la reazione del ricorrente fosse o no adeguata alle circostanze. Per quanto riguarda l'anello, dal giudizio impugnato risulta che al dibattimento sia il ricorrente sia il fratello lo avevano descritto come “piuttosto grande” (sentenza, consid. 2, pag. 3), di modo che definendolo di “una certa dimensione” il Pretore non è certo incorso in arbitrio.