Così come sono esposte, le tesi del ricorrente sono palesemente appellatorie, giacché non sostanziano alcun errore qualificato del primo giudice, ma si limitano a dare dell'accaduto una descrizione diversa non solo rispetto a quella accertata nella sentenza, ma anche da quella che emerge dalle risultanze istruttorie. A parte ciò, per quanto riguarda la mole fisica (che il ricorrente chiede alla Corte di cassazione e di revisione penale di accertare, convocandolo), essa non è di rilievo, trattandosi in realtà di stabilire – a prescindere dalla prestanza fisica – se la reazione del ricorrente fosse o no adeguata alle circostanze.