Né l'accusato poteva soggettivamente accampare scuse, poiché sapeva benissimo di portare alla mano destra un anello “di una certa dimensione” e poiché la mole fisica doveva indurlo a metodi meno energici (sentenza, consid. 4b). Accertato l'eccesso di legittima difesa, il Pretore ha però mandato l'imputato esente da pena, riconoscendogli uno stato di scusabile eccitazione e sgomento provocati dalla vittima (sentenza, consid. 4c). 4. Il ricorrente censura di arbitrio la sentenza del Pretore laddove questi lo descrive come una persona dal fisico possente e pone a fondamento del giudizio un divario di mole fisica, quando in realtà il primo giudice non ha mai visto la vittima.