{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-04-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-8_2000-04-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59038&nX40_KEY=4933334&nTrefferzeile=93&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f14aaa14f6d6ad9c1ee21240a5e83eb3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 26.04.2000 17.2000.8"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 26.04.2000 17.2000.8"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 26.04.2000 17.2000.8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:15:51", "Checksum": "cb94ed861aeb2ef275ebb1b5c2ef1242", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 26.04.2000 17.2000.8\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3. Secondo gli accertamenti del Pretore, l'accusato ha reagito a un attacco della sorella, la quale, dopo vicendevoli insulti, l'aveva preso per la maglietta e gli aveva dato una sberla. A quel momento egli aveva reagito, colpendola con il dorso della mano destra (sentenza, consid. 4a). Il primo giudice ha nondimeno ritenuto che l'accusato avesse ecceduto nel suo diritto di difesa, poiché altri mezzi gli avrebbero senz'altro consentito di essere meno violento, immobilizzando la sorella. Le lesioni subite dalla vittima, in effetti, potevano solo essere la conseguenza di un colpo particolarmente incisivo, duro, del tutto esagerato. Né l'accusato poteva soggettivamente accampare scuse, poiché sapeva benissimo di portare alla mano destra un anello “di una certa dimensione” e poiché la mole fisica doveva indurlo a metodi meno energici (sentenza, consid. 4b). Accertato l'eccesso di legittima difesa, il Pretore ha però mandato l'imputato esente da pena, riconoscendogli uno stato di scusabile eccitazione e sgomento provocati dalla vittima (sentenza, consid. 4c).\n4. Il ricorrente censura di arbitrio la sentenza del Pretore laddove questi lo descrive come una persona dal fisico possente e pone a fondamento del giudizio un divario di mole fisica, quando in realtà il primo giudice non ha mai visto la vittima. In merito all'anello, egli sottolinea che le dimensioni e la forma sono del tutto normali. Fa valere inoltre che di fronte all'aggressione prima verbale, poi fisica della sorella, che lo aveva preso per il bavero e lo aveva colpito con uno schiaffo, istintivamente aveva reagito alzando la mano per respingere l'attacco, la sorella essendo in procinto di affibbiargli altre sberle (benché trattenuta dall'intervento dell'altro fratello) e di colpirlo con il ricevitore del telefono. A suo dire, in definitiva, la sorella si è ferita all'arcata sopracci-gliare per fatalità, avanzando con foga verso di lui per colpirlo e urtando, nella concitazione, la sua mano alzata.\nCosì come sono esposte, le tesi del ricorrente sono palesemente appellatorie, giacché non sostanziano alcun errore qualificato del primo giudice, ma si limitano a dare dell'accaduto una descrizione diversa non solo rispetto a quella accertata nella sentenza, ma anche da quella che emerge dalle risultanze istruttorie. A parte ciò, per quanto riguarda la mole fisica (che il ricorrente chiede alla Corte di cassazione e di revisione penale di accertare, convocandolo), essa non è di rilievo, trattandosi in realtà di stabilire – a prescindere dalla prestanza fisica – se la reazione del ricorrente fosse o no adeguata alle circostanze. Per quanto riguarda l'anello, dal giudizio impugnato risulta che al dibattimento sia il ricorrente sia il fratello lo avevano descritto come “piuttosto grande” (sentenza, consid. 2, pag. 3), di modo che definendolo di “una certa dimensione” il Pretore non è certo incorso in arbitrio. Nessun elemento agli atti suffraga poi l'asserzione del ricorrente, secondo cui la sorella avrebbe tentato di percuoterlo con il ricevitore del telefono. Dalla sentenza impugnata risulta soltanto che, dopo essere stata essa medesima colpita, ancora in stato di eccitazione essa aveva brandito il ricevitore per lanciarlo contro di lui, ma era stata fermata dal fratello __________ (consid. 2 e 4a). Ciò è avvenuto tuttavia, come detto, quando costei era già stata raggiunta al volto dal ricorrente con il dorso della mano aperta. Priva di qualsiasi riscontro è infine l'asserzione del ricorrente, stando alla quale la sorella avrebbe battuto il capo contro la mano alzata di lui mentre avanzava con foga per aggredirlo.\n5. L'art. 33 cpv. 2 CP concede al giudice di attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 66 CP) se chi respinge l'aggressione ha ecceduto i limiti della legittima difesa; se l'eccesso di legittima difesa può essere attribuito a scusabile eccitazione o a sbigottimento, l'imputato va esente da pena. In concreto il ricorrente sostiene che – contrariamente all'opinione del Pretore – non gli si può imputare un eccesso di legittima difesa. L'assunto non ha consistenza. Intanto si è visto che nessun elemento agli atti suffraga l'ipotesi secondo cui il ricorrente avrebbe istintivamente alzato la mano per difendersi. Inoltre, stando ai vincolanti accertamenti del Pretore, seppure con il suo comportamento la vittima avesse assunto un contegno del tutto ingiustificato, il ricorrente non era stato ferito né lamentava alcun danno fisico (consid. 4b). Dopo il reciproco scambio di ingiurie e dopo avere ricevuto uno schiaffo, il ricorrente aveva in realtà reagito colpendo al viso la sorella con il dorso della mano destra, al cui anulare portava l'anello “di una certa dimensione”, ciò che aveva provocato alla vittima le lesioni già descritte. Il che lascia desumere senza arbitrio che il colpo fosse – come reputa il Pretore – particolarmente incisivo, violento, e come tale sproporzionato alle circostanze. Del resto l'accusato si limita, nel ricorso, a porre interrogativi sul comportamento adeguato che avrebbe dovuto assumere, ma non pretende che concretamente gli sarebbe stato impossibile difendersi dall'attacco limitandosi a sollevare la mano, oppure immobilizzando la sorella afferrandola per il braccio o allontanandola con uno spintone. Sulla base degli accertamenti del primo giudice non si può dire pertanto che, ravvisando un eccesso di legittima difesa, la sentenza impugnata violi il diritto federale.\n6. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 6 CPP). Alla parte civile, che in questa sede si è valsa di un legale, si giustifica di riconoscere un'indennità per ripetibili, commisurata alla stringatezza delle osservazioni al ricorso (art. 9 cpv. 6 CPP).\nPer questi motivi,\nvisto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,"}