{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-04-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-8_2000-04-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59038&nX40_KEY=4933334&nTrefferzeile=93&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f14aaa14f6d6ad9c1ee21240a5e83eb3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 26.04.2000 17.2000.8"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 26.04.2000 17.2000.8"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 26.04.2000 17.2000.8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:15:51", "Checksum": "cb94ed861aeb2ef275ebb1b5c2ef1242", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 26.04.2000 17.2000.8\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini, presidente, |\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione del 24 gennaio 2000 presentato da\n|\n|\n__________, (patrocinato dall'avv. __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emanata il 14 dicembre 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;\n|\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. __________ gestiva sin dal 1994 insieme con la sorella __________, nata __________, l'agenzia __________, che si occupava di trovare e collocare ballerine in vari locali notturni del Cantone. Il primo si occupava di reperire e piazzare le interessate, la seconda curava la parte amministrativa. Dopo qualche anno di collaborazione, tra loro sono sorte divergenze che nel pomeriggio del 14 maggio 1999 sono sfociate in un nuovo alterco. Stando a __________, il fratello ha cominciato a spintonarla, minacciando di percuoterla. Per difendersi, essa aveva tentato di dargli una sberla, ma egli l'aveva anticipata e l'aveva colpita con un pugno al viso, oltre che insultarla con epiteti come “puttana”. In aula __________ si è giustificato dicendo di avere colpito la sorella con la mano aperta, per difendersi, procurandole involontariamente con l'anello una ferita al volto. L'altro fratello __________, che aveva assistito al diverbio, ha dichiarato che le parti si erano insultate a vicenda e che __________ aveva reagito, colpendo la sorella al viso con il dorso della mano destra aperta, sull'anulare della quale portava l'anello. __________ è stata condotta al pronto soccorso dell'ospedale __________, ove le è stata suturata con cinque punti una ferita lacerocontusa sul lato temporale dell'orbita sinistra. Visitata cinque giorni dopo dal dott. __________, le è stato riscontrato un ematoma a bernoccolo priorbitale a sinistra. Lo stesso medico ha attestato che la vittima era in stato confusionale e ha diagnosticato un'inabilità al lavoro al 100% per tre settimane circa. Il 19 maggio 1999 egli ha poi tolto i cinque punti di sutura.\nB. Con decreto di accusa del 19 luglio 1999 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di lesioni semplici e di ingiuria. Per la prima imputazione egli lo ha condannato a una multa di fr. 800.–, mentre per la seconda lo ha mandato esente da pena in applicazione dell'art. 177 cpv. 3 CP. Statuendo su opposizione, con sentenza del 14 dicembre 1999 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha confermato le imputazioni e la reciprocità delle ingiurie, mentre per le lesioni semplici ha mandato l'accusato esente da pena, ravvisando un eccesso di legittima difesa.\nC. Contro il giudizio del Pretore __________ ha inoltrato il 17 dicembre 1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 24 gennaio 2000 egli chiede di essere prosciolto dall'imputazione di lesioni semplici e di annullare il dispositivo di condanna al pagamento della metà degli oneri processuali. Il Procuratore pubblico ha comunicato il 31 gennaio 2000 di rimettersi al giudizio di questa Corte. Nelle sue osservazioni del 16 febbraio 2000 __________, costituitasi parte civile, propone di respingere il ricorso.\nConsiderando\nin diritto: 1. In cassazione è vietato mutare il materiale processuale che ha formato oggetto del primo giudizio. Nuovi documenti o nuove prove non sono quindi ricevibili (Rep. 1973 pag. 240 consid. 7; da ultimo: CCRP, sentenza del 18 febbraio 2000 in re F., consid. 1). L'anello che l'accusato ha asserito di avere mostrato al dibattimento, ma non che non è stato acquisito agli atti, come pure i certificati medici 11 febbraio 2000 del dott. __________ e 9 novembre 1999 del dott. __________, annessi alle osservazioni della parte civile, non possono dunque essere considerati ai fini del giudizio.\n2. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell’arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b)."}