Il ricorrente non tiene conto del fatto, però, che il principio della parità di trattamento nella commisurazione della pena può essere invocato solo nelle rare ipotesi in cui pene, determinate in modo di per sé conforme all'art. 63 CP, diano luogo a un'obiettiva disuguaglianza. Il confronto tra imputati (o con processi analoghi) suole invece essere infruttuoso, ogni caso dovendo essere giudicato in base alle sue individualità oggettive e soggettive, ciò che comporta implicitamente una certa disuguaglianza (DTF 123 IV 150; Corboz, La motivation de le peine, in: ZBJV 131/1995 pag. 13 segg.; cfr. anche DTF 124 IV 47 consid.