Nelle circostanze descritte il ricorrente non poteva attendersi significative riduzioni di pena solo per il ruolo di second'ordine che egli avrebbe tenuto. Si ricordi che la Corte di merito ha valutato altresì la scemata responsabilità dell'imputato e, d'altro lato, le due precedenti condanne (sebbene di lieve entità), senza scordare la collaborazione prestata agli inquirenti. Perché siffatta ponderazione sarebbe censurabile il ricorrente non spiega.